Disposizioni Anticipate di Trattamento

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento"

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Alle persone maggiori di età che intendono fornire indicazioni rispetto al trattamento del proprio corpo, in condizioni nelle quali non siano in grado di esercitare con piena consapevolezza le proprie volontà.

Descrizione

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
-accertamenti diagnostici;
-scelte terapeutiche;
-singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
-maggiorenni
-capaci di intendere e di volere.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
-dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi la circolare del Ministero dell’interno) file:///C:/Users/utente/Downloads/circolare-n1-2018.pdf;
-presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata);
-presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero, AIRE, (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".

Dove sono inserite e consultabili le DAT

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.
Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.
Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CIE o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.



Come fare

Come fare le DAT
È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Non esistono moduli previsti dalla Legge.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

Il cittadino che voglia depositare la propria Dat deve:
-redigere la Dat debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente;
-presentarsi all'ufficio di stato civile, con un valido documento di identità (la disposizione può essere presentata anche da altra persone con delega scritta dal Disponente, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'ufficiale di stato civile);
-consegnare all'ufficio di stato civile l'originale della Dat. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. 

Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.
L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Dat in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle Dat presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della Dat.
Si precisa che l'addetto ricevente:
-non è responsabile di quanto dichiarato nella Dat e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
-non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle Dat stesse.

Cosa serve

-Modulo Dat;
-Copia del Documento d'identità del disponente o del delegato.

Alimentazione della Banca dati nazionale DAT
Alimentano la Banca dati nazionale:
-gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati;
-gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
-i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili;
-i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.

Modalità di trasmissione delle DAT raccolte dai comuni :
Gli Uffici di stato civile dei Comuni, per trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

Il modulo on line, messo a disposizione dal Ministero, una volta compilato, permette di scaricare un file compresso e cifrato che deve essere inviato attraverso la PEC del Comune o dell’Ufficio consolare all’indirizzo dat@postacert.sanita.it come indicato nelle Istruzioni operative per la trasmissione delle DAT da parte degli uffici di stato civile dei Comuni

Modalità per la correzione di errori nella trasmissione

Nel caso uno dei soggetti che alimentano la Banca dati si accorga che la trasmissione che ha effettuato presenta errori nei dati o nel file delle DAT (ad esempio il documento scansionato non è leggibile) può chiedere di cancellare la trasmissione inviando una richiesta di cancellazione all’indirizzo PEC: dgsi@postacert.sanita.it , riportando in oggetto “Richiesta di cancellazione DAT” e allegando la richiesta su carta intestata con l’indicazione del numero della DAT trasmessa, della data della trasmissione e di un riferimento da contattare per comunicare l’avvenuta cancellazione.
Modalità di consultazione delle DAT registrate nella banca dati nazionale

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID, CNS o CIE, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente


Cosa si ottiene

La registrazione della propria dichiarazione nell'apposito registro, e la trasmissione della dichiarazione alla Banca Dati Nazionale DAT

Banca dati delle DAT


La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di singoli trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.

La banca dati DAT ha la funzione di:
-raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento;
-garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
-assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze per la presentazione delle DAT

Costi

Gratuito

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

1 Settore - carta serviziI_signed.pdf [.pdf 508,39 Kb - 19/03/2024]

Contatti

Servizi demografici

Largo Enrico De Nicola, 5 - 04020 - Santi Cosma e Damiano (LT) - Santi Cosma e Damiano

0771607840
0771607851

protocollo@comune.santicosmaedamiano.lt.it
anagrafe@comune.santicosmaedamiano.lt.it

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Ultimo aggiornamento pagina: 09/05/2024 10:05:16

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