Il trasporto pubblico locale, nell’ambito dei servizi pubblici locali, è stato oggetto della nota legge sulle municipalizzazioni dei primi del Novecento che consentiva ai comuni l’assunzione diretta del servizio (l. 29.3.109, n. 103, poi confluita nel R.d. 15.10.1925, n. 2578). Tradizionalmente i servizi di trasporto locale erano svolti in base a concessioni attribuite in assenza di procedure concorsuali a soggetti privati ai quali erano riconosciuti diritti di esclusiva (si veda ad esempio la l. 28.9.1939, n. 1822 per quanto attiene alle autolinee). Con l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, sono state affidate alla potestà legislativa delle regioni esclusivamente le tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, nonché la navigazione e porti lacuali (art. 117, Cost., nella versione precedente alla l. cost. 18.10.2001, n. 3 di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione). In tali materie le funzioni amministrative spettavano alle Regioni, le quali avrebbero dovuto conferirle alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, salva la necessità di un esercizio unitario a livello regionale (art. 118, Cost., versione antecedente alla riforma del 2001). Le altre materie concernenti i trasporti pubblici erano di competenza statale, tuttavia lo Stato poteva conferire alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative a queste relative.