A chi è rivolto

A tutti i Cittadini Stranieri che hanno determinati requisiti :
>Cittadino straniero,18enne,nato in Italia:
L'art. 4 comma 2 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
>Cittadino straniero residente in Italia da almeno 10, 5, 4, 3 anni a secondo dei casi:
L'art. 9 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 riconosce il diritto allo straniero residente in Italia (naturalizzazione), da almeno 10, 5, 4, 3 anni a secondo dei casi.
>Cittadino minore straniero, figlio convivente con genitore divenuto italiano:
L'art. 14 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 prevede che I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
>Cittadino straniero coniuge di cittadino italiano:
Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio (art. 5 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992). La "cittadinanza per matrimonio" è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
>Cittadino straniero discendente da avo cittadino italiano (Jure Sanguinis):
La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.
(Residuale)
>Cittadino straniero, nato in Italia, da genitori apolidi o ignoti o impossibilitati alla trasmissione della cittadinanza:
Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

Descrizione

l termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Le Tipologie di Richiesta Cittadinanza sono :

>Cittadino straniero residente in Italia da almeno 10, 5, 4, 3 anni a secondo dei casi:

Ai sensi dell'art. 9 Legge n.91 del 1992 la cittadinanza può essere concessa per residenza in Italia :
-allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
-al cittadino di uno Stato membro della UE che risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
-all'apolide e al rifugiato politico
che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
-allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
-allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano
, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
-allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello stato italiano.
>Cittadino straniero coniuge di cittadino italiano:

Ai sensi dell'art. 5 Legge n.91 del 1992 la cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti:
-Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;
-Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo 3 anni dalla data del matrimonio.
-Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
>Cittadino straniero,18enne,nato in Italia

La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4 comma 2) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
E' possibile rendere la "dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana" se si possiedono i seguenti requisiti:
-nascita in Italia da genitori stranieri;
-residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni;
-possesso di un titolo di soggiorno o attestazione di soggiorno;
-iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.
E' importante sapere che in base all'art 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es. Certificati Medici, Certificati di Vaccinazione, Certificati Scolastici, ect.).
Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai diritti civili e politici in condizioni di parità con i coetanei italiani, ad esempio:
-essere iscritti alle liste elettorali e votare;
-muoversi liberamente all'interno dei paesi dell'Unione Europea;
-accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.
>Cittadino straniero discendente da avo cittadino italiano (Jure Sanguinis):

I cittadini stranieri con antenati italiani, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Come fare

La persona interessata deve presentare la domanda in bollo alla Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo per via telematica; https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Dal 01/02/2024 la Notifica del decreto di cittadinanza avverrà esclusivamente tramita Piattaforma Notifiche Digitali. Il richiedente cittadinanza, avvenuta la notifica, potrà scaricare, entro 120 gg, i documenti da presentare per prestare giuramento, entro 6 mesi dalla notifica, presso il Comune di residenza al quale dovrà necessariamente esibire in formato cartaceo:
-decreto di cittadinanza e relativa imposta di bollo da € 16,00 (se non già assolta elettronicamente dalla piattaforma);
-avviso di avvenuta ricezione 
ove è indicato lo IUN (Identificativo Univoco di Notificazione) e il numero di classica K10/ o K10/C.

Cosa serve

Documenti da presentare
>Cittadino straniero,18enne,nato in Italia:
-passaporto in corso di validità o Documento Italiano in Corso di Validità;
-permesso di soggiorno o attestazione di soggiorno;
-dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana;
-il versamento di euro 250 ( vedi mod. 451).
>Cittadino straniero discendente da avo cittadino italiano (Jure Sanguinis):
-Istanza di iscrizione anagrafica;
-Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana;
-Passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza;
-documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992:
-estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
-atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
Gli atti di stato civile formati all’estero debbono essere presentati in regola con le norme sulla traduzione e sulla legalizzazione, o apposizione del timbro di cui alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre, almeno che non ci siano convenzioni che esentano da tali formalità.
-atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
Atti provenienti dall'Argentina
L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati.
Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).
Al momento tale procedura si ritiene possibile esclusivamente per gli atti che provengono direttamente dai consolati italiani, in quanto se presentati direttamente dal cittadino in Italia si tratta di stampe scaricate direttamente da un sito internet dove, per controllarle, l'ufficiale dello stato civile dovrebbe entrare in un sito straniero e navigare tale sito in lingua straniera. Inoltre, tale stampa, dovrebbe poi essere certificata conforme al documento informatico ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione digitale, competenza che si ritiene non sia dell'ufficiale dello stato civile
L'apostille elettronica sugli atti della Repubblica Argentina
Dal 15 aprile 2019 l'Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo. Tale procedura è stata dichiara dall'Agid, coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (circolare del Ministero dell’Interno n.77 del 7/07/2022).
Riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini BRASILIANI discendenti da avi italiani rientranti nel decreto BRASILIANO del 1889, c.d. della "Grande Naturalizzazione"
La Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 354/2022, con la sentenza pubblicata il 24/08/2022, hanno escluso che la Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889 possa avere comportato la perdita della cittadinanza italiana: pertanto, i cittadini di origine italiana che avessero, all’epoca, acquistato la cittadinanza brasiliana, per automatismo disposto dal decreto del governo brasiliano,hanno mantenuto la cittadinanza italiana e possono, dunque, averla trasmessa ai propri discendenti.

Cosa si ottiene

>Cittadino straniero residente in Italia da almeno 10, 5, 4, 3 anni a secondo dei casi:
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana è emesso con Decreto del Presidente della Repubblica e notificato all'interessato per Via Telematica. Il richiedente acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento. Se presenti figli minori conviventi con genitore divenuto italiano, ai sensi dell'art. 14 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 questi acquistano la cittadinanza italiana il giorno successivo al Giuramento del genitore.

>Cittadino straniero coniuge di cittadino italiano:
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana è emesso con Decreto del Prefetto e notificato all'interessato per Via Telematica. Il richiedente acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

>Cittadino straniero,18enne,nato in Italia:
L'ufficiale dello Stato Civile iscrive la dichiarazione nei registri di cittadinanza e provvede ad annotarla sull'atto di nascita dell'interessato.
Successivamente alla verifica dei requisiti, se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, si trascrive nei registri di cittadinanza l'esito dell'accertamento effettuato dal Sindaco, lo annota sull'atto di nascita e comunica all'ufficio anagrafe, elettorale, leva, alla Questura e al Casellario Giudiziale la variazione di cittadinanza.
L’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello della trascrizione della dichiarazione
ed è efficace a seguito dell’accertamento positivo del Sindaco.

>Cittadino straniero discendente da avo cittadino italiano (Jure Sanguinis):
Successivamente alla verifica dei requisiti, se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, si trascrive nei registri di cittadinanza l'esito del riconoscimento effettuato dal Sindaco, lo annota sull'atto di nascita e comunica all'ufficio anagrafe, elettorale, leva, alla Questura e al Casellario Giudiziale la variazione di cittadinanza.
L’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno della nascita
ed è efficace a seguito del riconoscimento positivo del Sindaco.

Tempi e scadenze

>Cittadino straniero residente in Italia da almeno 10, 5, 4, 3 anni a secondo dei casi:
Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del decreto (ricevuto tramite Piattaforma Notifiche Digitali), deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

>Cittadino straniero coniuge di cittadino italiano:
Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del decreto (ricevuto tramite Piattaforma Notifiche Digitali), deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento. 

>Cittadino straniero,18enne,nato in Italia:

L’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello della trascrizione della dichiarazione ed è efficace a seguito dell’accertamento positivo del Sindaco.

>Cittadino straniero discendente da avo cittadino italiano (Jure Sanguinis):
Il comune avrà tempo 30 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l’esito all’Ufficio Anagrafe e, per conoscenza agli interessati.
Dopo l’esito favorevole di cui sopra l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso l'ufficio anagrafe e formalizzare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. L’istanza deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.
N.B. : Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E’ necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.
Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento, se vi sono le condizioni, attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. In caso contrario predisporra il rigetto dell'istanza.
Casi particolari:

L’avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d’Italia (17 marzo 1861), o alla data di annessione degli altri territori (Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli Venezia Giulia dal 16 luglio 1920). Se è nato prima, e poi si è trasferito all’estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l’avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis.
Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente al 17 marzo 1861, l’avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.
Se l’avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l’interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente. Occorre solo per verificare che lo stesso sia nato su territorio italiano o che è stato annesso al Regno.
In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal 01 gennaio 1948.
Il termine per concludere il procedimento del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, è individuato in 180 giorni dalla data presentazione dell’istanza, salvo eventuale sospensione dei termini fino a 30 giorni (art.2 p. 7 L. n.241/1990) e/o (art.10-bis L. n.241/1990).

Costi

>Cittadino straniero,18enne,nato in Italia:
-il versamento di € 250,00 ( vedi mod. 451).

>Cittadino straniero discendente da avo cittadino italiano (Jure Sanguinis):
-Imposta di bollo da € 16,00 per istanza di cittadinanza Jure Sanguinis;
-Diritti istruttoria riconoscimento /riacquisto cittadinanza € 150,00.

>Cittadino straniero residente in Italia da almeno 10, 5, 4, 3 anni a secondo dei casi:
-Imposta di Bollo da € 16,00 per il decreto di cittadinanza (se non già assolta elettronicamente dalla piattaforma);

>Cittadino straniero coniuge di cittadino italiano:
-Imposta di Bollo da € 16,00 per il decreto di cittadinanza (se non già assolta elettronicamente dalla piattaforma);



Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

1 Settore - carta serviziI_signed.pdf [.pdf 508,39 Kb - 14/03/2024]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 18/08/2025 17:27:13

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