Matrimonio Civile
Matrimonio Civile
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai cittadini maggiorenni, italiani e non, che:
- hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile (art. 86 C.C.). Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile (art. 87 C.C.);
- hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni (art. 84 C.C.);
- (Art. 89 C.C.) Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio e' stata pronunciata la separazione giudiziale/consensuale o che il matrimonio non e' stato consumato (Art. 3, c. 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898) , e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
- (Art. 89 C.C.) Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio e' stata pronunciata la separazione giudiziale/consensuale o che il matrimonio non e' stato consumato (Art. 3, c. 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898) , e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Descrizione
I matrimoni e le Unioni Civili sono celebrati dal Sindaco o dall'Ufficiale di stato civile delegato, in una sala aperta al pubblico, denominata casa comunale, (art. 106 C.C.), alla presenza di due testimoni, anche se parenti (art. 107 C.C.).
Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1- comma 3- del D.P.R.396/2000.
Qualora i nubendi o le parti intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e le unioni civili, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.
E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al 2° grado.
La parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.
Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).
La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l’uno dall’altro; è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l’uno dall’altro.
Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1- comma 3- del D.P.R.396/2000.
Qualora i nubendi o le parti intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e le unioni civili, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.
E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al 2° grado.
La parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.
Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).
La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l’uno dall’altro; è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l’uno dall’altro.
Riepilogando il celebrante NON potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:
1° grado: padre o madre e figli; i suoceri;
2° grado: nonni e nipoti; fratelli e sorelle; i cognati;
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE :
Con il matrimonio è possibile optare per il regime della comunione dei beni o della separazione dei beni.
Regime della Comunione dei Beni (art. 159 C.C.) : Si instaura automaticamente al momento del matrimonio se gli interessati non manifestano volontà diverse. La comunione dei beni riguarda quanto acquistato dopo l'evento, che diventa di proprietà in parti uguali di entrambi i coniugi o uniti civilmente. I beni già in possesso di uno o dell'altro prima del matrimonio o dell'unione civile restano di sua esclusiva proprietà.
Regime della Separazione dei Beni (art. 162 C.C.): Si costituisce all'atto della celebrazione, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all'atto di matrimonio. Con la separazione dei beni ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e, e ne ha il godimento a l'amministrazione. I beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi
Nel corso della vita matrimoniale la scelta del regime patrimoniale può essere variata con atto notarile. Il notaio comunicherà direttamente tale convenzione all'ufficio di stato civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio o unione civile.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa
C.C. artt. 84 e seguenti.
Come fare
La coppia che intende sposarsi deve richiedere le "pubblicazioni di matrimonio", al comune in cui risiede almeno uno dei due futuri sposi.
Nubendi che intendano contrarre matrimonio nel Comune di Santi Cosma e Damiano ma, entrambi residenti in altro Comune, dovranno procedere con la richiesta di Pubblicazioni Matrimonio presso il proprio Comune di Residenza dando specifica indicazione che la Celebrazione del Matrimonio avverrà a Santi Cosma e Damiano. Così facendo, L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi, ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile e art. 67 del DPR 396/2000, provvederà a preparare l'Atto di Delega alla Celebrazione del Matrimonio presso il Comune di Santi Cosma e Damiano.
N.B.:
(art. 101 CC) Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
(art. 110 CC) Se uno degli sposi, per infermità (le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie) o per altro impedimento giustificato (imminente pericolo di vita - senza pubblicazioni di matrimonio - art. 101 CC) all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107
(art. 101 CC) Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
(art. 110 CC) Se uno degli sposi, per infermità (le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie) o per altro impedimento giustificato (imminente pericolo di vita - senza pubblicazioni di matrimonio - art. 101 CC) all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107
Cosa serve
Richiesta di Pubblicazioni Matrimonio
-(Se entrambi i nubendi non sono residenti a Santi Cosma e Damiano) Atto di delega alla Celebrazione di Matrimonio da parte dell'Ufficiale di Stato Civile che ha eseguito le Pubblicazioni e la Richiesta Matrimonio per Delega da Altro Comune
-documento di identità valido degli sposi;
-documento di identità valido dei testimoni ( 1 per sposo);
-(Opzionale) documento di identità dell'eventuale Celebrante;
-(Opzionale) documento di identità dell'interprete ( solo se uno o entrambi i nubendi non conosco la lingua Italiana);
-(Opzionale) ricevuta di pagamento PagoPA se richiesto;
-(Se entrambi i nubendi non sono residenti a Santi Cosma e Damiano) Atto di delega alla Celebrazione di Matrimonio da parte dell'Ufficiale di Stato Civile che ha eseguito le Pubblicazioni e la Richiesta Matrimonio per Delega da Altro Comune
-documento di identità valido degli sposi;
-documento di identità valido dei testimoni ( 1 per sposo);
-(Opzionale) documento di identità dell'eventuale Celebrante;
-(Opzionale) documento di identità dell'interprete ( solo se uno o entrambi i nubendi non conosco la lingua Italiana);
-(Opzionale) ricevuta di pagamento PagoPA se richiesto;
Cosa si ottiene
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, queste decadono ed occorrerà ripeterle.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Tempi e scadenze
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, queste decadono ed occorrerà ripeterle.
I Matrimoni e le Unioni Civili nel Comune di Santi Cosma e Damiano sono celebrati nella Sala Consiliare, negli orari qui di seguito :
- In orario di servizio
- Lun-Mer-Ven dalle 10,00 alle 13,00
- Mart-Giov dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16.00 alle 17.00
- Lun-Mer-Ven dalle 10,00 alle 13,00
- Mart-Giov dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16.00 alle 17.00
Costi
Per la Celebrazione del Matrimonio la tariffa è di € 100,00
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/05/2024 10:31:28
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