Iscrizione Albo Giudici Popolari
L'albo dei Giudici Popolari per la Corte di Assise e la Corte di Assise d'appello è aggiornato ogni anno disparo
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Servizio attivo
A chi è rivolto
I requisiti:
-cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
-buona condotta morale;
-età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
-titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
-cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
-buona condotta morale;
-età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
-titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare:
-i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario.-gli appartenenti alle forze armate e alla polizia:
-i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati.
Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
Qualunque cittadino in possesso dei requisiti richiesti può chiedere di essere iscritto negli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise.
Da questi elenchi, in base al bisogno, vengono estratti i nominativi di coloro che, con apposita comunicazione, potranno essere chiamati a coprire tale ruolo.
Il giudice popolare è il componente non togato nei collegi di assise (art. 3, D.P.R. 30.5.2002, n. 115).
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art. 11, L. 10.4.1951, n. 287; art. 2-bis, D.L. 14.2.1978, n. 31).
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro (art. 51 Cost.).
Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
Qualunque cittadino in possesso dei requisiti richiesti può chiedere di essere iscritto negli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise.
Da questi elenchi, in base al bisogno, vengono estratti i nominativi di coloro che, con apposita comunicazione, potranno essere chiamati a coprire tale ruolo.
Il giudice popolare è il componente non togato nei collegi di assise (art. 3, D.P.R. 30.5.2002, n. 115).
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art. 11, L. 10.4.1951, n. 287; art. 2-bis, D.L. 14.2.1978, n. 31).
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro (art. 51 Cost.).
Come fare
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
-della Corte d’assise;
-della Corte d’assise d’appello.
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
-della Corte d’assise;
-della Corte d’assise d’appello.
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Cosa serve
Per la Domanda d'Iscrizione, è necessario:
-avere la cittadinanza italiana;
-godere dei diritti civili e politici;
-avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
-essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’assise;
-essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
-buona condotta morale.
-avere la cittadinanza italiana;
-godere dei diritti civili e politici;
-avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
-essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’assise;
-essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
-buona condotta morale.
La domanda di iscrizione, corredata della copia di un valido documento di riconoscimento, potrà pervenire:
per mail protocollo@comune.santicosmaedamiano.lt.it o consegnata direttamente a cura dell’interessato presso l’ufficio Elettorale o all'ufficio Protocollo.
Cosa si ottiene
Iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'assise e/o di Corte di assise di appello.
Tempi e scadenze
Aggiornamento degli elenchi :
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello.
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello.
L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
entro il 30 agosto la Commissione Comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali provvede alla formazione dei due elenchi.
entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
entro il 30 agosto la Commissione Comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali provvede alla formazione dei due elenchi.
entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Nomina dei Giudici Popolari :
In pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.
In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Costi
La domanda è gratuita.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/05/2024 10:26:24
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