I certificati di stato civile attestano quei dati desumibili dai registri di stato civile, in particolare:
estratto per riassunto dell'atto di morte (con i dati del certificato di morte completato dall'ora della morte).
Il principio dell'esenzione dal bollo per gli atti di stato civile, deriva dalla constatazione che l'attività di formazione degli atti di stato civile hanno un'indiscussa e rilevante natura di interesse pubblico, in quanto destinati a documentare pubblicamente vicende che incidono sullo status di ogni persona e che hanno forza probatoria di certezza legale, ai sensi degli artt. 450 e 451 del c.c., vi é infatti un interesse generale a che determinati fatti giuridici siano conoscibili da chiunque.
Come stabilito all'art.450 del codice civile i registri dello stato civile sono pubblici e tale pubblicità si estrinseca esclusivamente attraverso il rilascio, da parte dell'ufficiale di stato civile, di estratti e certificati con le indicazioni dalla legge prescritte. Inoltre gli ufficiali dello stato civile devono compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
"In nessun caso, mai, si può ammettere l'accesso diretto di chiunque (anche se personalmente interessato alla consultazione o interessato per ragioni di studio a ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile; l'art. 450 del codice civile, di carattere generale, è esplicito al riguardo e nessuna norma successiva, di carattere speciale, lo ha derogato. Altre ragioni si rinvengono nella necessità di evitare danni o indebite aggiunte o annotazioni su quei registri, di cui l'ufficiale di stato civile è il solo custode, e nella necessità di evitare che chi li consulti estenda illegittimamente la sua indagine ad atti rilegati nello stesso registro, relativi a persone diverse da quelle per le quali la richiesta di visura è stata fatta (Massimario ministeriale per l'ufficiale di Stato civile - anno 2012).
All'art.106 dell'Ordinamento di stato civile viene disciplinato il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile, prevedendo di riportare quanto riferito all'evento contenuto nell'atto stesso e nelle relative annotazioni.